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L'autofattura elettronica su acq. esteri dal 01/01/2022
L'autofattura elettronica su acq. esteri dal 01/01/2022

In vigore dal 01/01/2022 la autofattura elettronica su acquisti esteri per essere emessa richiede una modifica alla configurazione...

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Scritto da startyerp
Aggiornato oltre una settimana fa

Cenni normativi:

Se, fino al 30 giugno 2022, sarà ancora possibile ricorrere alla compilazione del file dell’esterometro che consiste nella predisposizione di un file contenente i dati puntuali di tutte le operazioni attive e passive effettuate nel trimestre di riferimento,

dal 1° luglio 2022, si dovrà ricorrere per tutte le operazioni attive e passive estere al canale unico di trasmissione (lo SdI appunto), inviando pertanto anche i dati delle operazioni relative agli acquisti dall'estero.

Si concretizza pertanto una semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, con riferimento all’art. 1, comma 1103, della legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021) che ha modificato l’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015.

Semplificazione volta a permettere all’Agenzia delle Entrate di completare le bozze della cosiddetta precompilata IVA ovvero di registri IVA, liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale predisposte nell’ambito del programma di assistenza on line previsto, in via sperimentale, dall’art. 4 del D.Lgs. n. 127/2015.

Dalla versione 5.1.03 è già possibile emettere autofattura elettronica con invio diretto allo SdI (se attivo il collegamento al servizio 2csolution), a fronte di una fattura ricevuta da fornitore estero, attraverso l’azione visibile dopo aver completato la registrazione di una fattura come da immagine a seguire:

L’emissione della autofattura segue la medesima procedura della emissione fattura attiva. Il contenuto della fattura vedrà una sola riga di prodotto a giustificare l’iva che sarà rappresentata nel file xml con la seguente descrizione di prodotto: “Reverse Charge + [tipo documento] + [numero documento fornitore] +[data documento fornitore].

La autofattura, oltre che essere inviabile puntualmente dal singolo documento, sarà inviabile anche dalla funzione massiva presente in Vendite \ Emissione, con le opportune selezioni.

Come fare ad attivare l’azione nei documenti interessati?

Dalla versione 5.1.03 è stato introdotto un nuovo campo denominato “Tipo documento per auto fattura elettronica”. Il campo è disponibile nella configurazione del tipo documento e nella testata dei documenti.

Tale campo può essere valorizzato solamente con le seguenti tipologie:

TD16 Integrazione fattura reverse charge interno

TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero

TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari

TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c. 2, D.P.R. n. 633/1972

Si consiglia quindi di procedere come segue:

  • Individuare i tipi documenti di acquisto interessati all’emissione autofattura (fatture e note di credito). Per esempio la fattura acquisto CEE di beni dovrà essere valorizzata con TD18, come anche per la nota di credito.

  • Andare in modifica della configurazione tipo documento, esporre il nuovo campo “Tipo documento per auto fattura elettronica”, e valorizzarlo di conseguenza come da immagine di esempio di seguito:

La valorizzazione di questo campo farà apparire l’azione all'interno della registrazione della fattura portata in stato completato.

Questa configurazione può essere fatta anche retroattivamente all’inserimento delle fatture di acquisto.

Per maggiori dettagli normativi sull’impiego dei codici si faccia riferimento al proprio consulente fiscale.

A questo punto, premendo l’azione dal documento fattura, sarà visibile la funzione di “Generazione” e invio della autofattura, con i consueti bottoni “Crea e scarica..” o “Crea e invia..”:

Nota importante: la autofattura generata assumerà il numero attribuito in automatico dalla registrazione del documento come protocollo di vendita, definita a video dal "Numero Protocollo CEE". Si dovrà fare attenzione che il numero attribuito non possa essere identico al numero delle fatture di vendita che si emettono. La normativa infatti obbliga all'univocità del numero e va considerato che emettere una autofattura corrisponde all'invio di una fattura di vendite.

Onde evitare quindi che nell'invio della vostra autofattura abbiate un ritorno dallo SdI del seguente messaggio:

“Notifica di scarto – Fattura duplicata: Fattura duplicata 22/0001 del 05/07/2022, posizione del lotto N”

Si consiglia di verificare che la sequenza associata alla numerazione delle autofatture, e quindi alla sequenza del numero protocollo CEE, abbia una sigla a differenziare il numero di queste, in modo che diventi ad esempio anziché "22/0001", "22/0001/AX".

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